L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"
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